Qui di seguito pubblichiamo il testo come da PDF dell’AGCM. Alla fine, chiariamo alcuni punti.
PS11086 – LYONESS-CASHBACK
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
AUTORITÀ’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento
pervenute, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei
diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie
(di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al
procedimento PS11086 .
I. LA PARTE
1. La società LYONESS ITALIA S.R.L., P.IVA/C.F. 03817520236, con sede in Italia, Verona
(VR), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del Consumo, attiva nel
settore della promozione della vendita di prodotti e servizi.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
2. Il professionista, nell’esercizio della propria attività di promozione e diffusione di un sistema di
cashback, avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente nel richiedere un
rilevante importo per l’accesso al Multi Level Marketing che gestisce e di altre rilevanti somme
tutte presentate come “anticipi” rispetto ai corrispettivi cash back futuri guadagni.
3. Le modalità di presentazione dello schema di vendita realizzate dal Professionista – e dai
soggetti ad esso collegati – appaiono potenzialmente idonee a fornire una rappresentazione
incompleta, poco trasparente e non veritiera al consumatore che versa denaro per entrare nel
Sistema in merito:
- (i) ai termini e alle condizioni del Programma proposto ai consumatori, alla
natura effettiva degli impegni che il consumatore assume sottoscrivendo l’adesione al sistema
Lyoness; - (ii) alle reali possibilità di conseguire utili aderendo allo schema proposto dal
Professionista; - (iii) alle informazioni normativamente previste.
III. AVVISO
4. Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di
intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 20 luglio 2018,
Prot.n. 54969, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto ad
accertare l’eventuale violazione articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e c), 22, 23, comma 1, lettera
p), 49, comma 1, lettere a), g), h), v) e 66-bis del Codice del Consumo.
5. Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in
corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati
nell’articolo 10 del Regolamento.
6. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si
prega di citare la Direzione A della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento
PS11086.
Vediamo nel dettaglio.
L’AGCM, Autorità garante della concorrenza e del mercato, ovvero l’Antitrust italiano, ente nazionale creato per la tutela i consumatori, ha aperto un’indagine che coinvolge la rappresentante in Italia del Brand Lyoness, ovvero Lyoness Italia Srl.
Quindi, qualunque decisione verrà presa, riguarderà solo questa, in Italia, e non Lyoness nel mondo.
Le indagini sono state avviate a causa numero elevato di istanze di intervento.
Significa che un numero elevato di ex distributori ha presentato una regolare segnalazione contro Lyoness, per pratiche commerciali scorrette.
Cosa si intende per pratiche commerciali scorrette?
Per pratiche commerciali scorrette si intende tutta una serie di pratiche che un’azienda pone in essere per indurre un consumatore a fare una scelta d’acquisto che altrimenti, correttamente informato, non avrebbe fatto.
Si definiscono pratiche commerciali ingannevoli se contengono informazioni non corrette o non corrispondenti al vero.
Si definiscono pratiche commerciali aggressive se limita o è idonea a limitare tangibilmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore, magari dietro pressione fisica o psicologica.
Già da queste informazioni iniziali, si può comprendere che l’accusa non è proprio leggera. Infatti, nei punti successivi, si parla di pratiche commerciali ingannevoli.
Andiamo avanti.
Gli articoli contestati sono gli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e c), 22, 23, comma 1, lettera
p), 49, comma 1, lettere a), g), h), v) e 66-bis del Codice del Consumo.
Cosa dicono questi articoli?
Articolo 20. Divieto delle pratiche commerciali scorrette.
Identifica quali sono le pratiche considerate scorrette.
Articolo 21. Azioni ingannevoli (1)
Identifica quali sono le pratiche scorrette considerate ingannevoli, in particolare:
Comma 1, lettera b: tratta delle caratteristiche principali del prodotto. Per Lyoness, in base a quanto scritto, le contestazioni riguarderebbero il “trattamento dei reclami” e i “risultati che si possono attendere dal suo uso“.
Comma 1, lettera c: è relativo alla mancata informazione sulla “portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita“.
Articolo 22. Omissioni ingannevoli.
Qui si contesta a Lyoness di omettere “informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole“, e di occultare o presentare “in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti“.
Articolo 23. Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli.
Qui si parla di pratiche che nessuna azienda è autorizzata a fare, in nessun caso, in Italia. E’ l’accusa più grave, perchè dice il comma 1, lettera p:
Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;
Articolo 49. Norme applicabili.
In questo articolo si precisa cosa deve essere comunicato sia nel pre-contratto (quindi anche a voce) sia nel contratto firmato dal futuro distributore.
Comma 1, lettera a: le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
Comma 1, lettera g: le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
Comma 1, lettera h: in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto;
Comma 1, lettera v: se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista e’ soggetto e le condizioni per avervi accesso.
L’Articolo 66-bis. parla del Foro competente, ma ce ne frega il giusto, trattandosi di una società avente sede italiana.
In conclusione.
All’azienda si contestano quindi le seguenti problematiche:
- pubblicità ingannevole relativa ai potenziali guadagni.
- pubblicità ingannevole relativa al’impegno richiesto per ottenere questi guadagni.
- pubblicità ingannevole relativa all’effettiva possibilità di ottenere questi guadagni.
- omissione di informazioni rilevanti
- gestione scorretta dei reclami/rimborsi
- sussistenza di uno schema piramidale.
Preciso che questo articolo non costituisce né vuole sostituirsi ad una consulenza legale, e serve solo a chiarire cosa viene contestato a Lyoness Italia Srl.
Se sei un distributore Lyoness o vuoi dire la tua, lascia pure un’opinione nei commenti.
Faccio parte di un gruppo nutrito di marketers intenzionati a un’azione di class-action in Italia per ottenere il rimborso di quanto versato. Filmati e testimonianze di quanto contestato a lyconet ne abbiamo in quantita’ industriale. L’Austria ben sapeva quanto fosse sbilanciato il rapporto fra incassi premium e cloud rispetto al core business ovvero agli acquisti. Pero’ non ha fermato prima la giostra. Se fosse un’azienda trasparente ed etica dovrebbe rispondere alle migliaia di e-mail che riceve di chiarimenti. Mea culpa per non aver letto attentamente il contratto ed aver creduto a chi mi ha presentato il progetto. Mea culpa per aver convinto altre persone. E le nuove regole sono altrettanto assurde quanto, secondo me, sempre illegali per il tipo di comunicazione data ai marketers. Cosi’ come gia’ contestato con art. 49 del codice al consumo, soprattutto in presenza di clausole vessatorie. In italia e’ obbligatorio far accettare con una ulteriore firma la clausola particolarmente vessatoria. Cosa che anche in questo caso non e’ avvenuto. E chi ci crede ancora vada avanti ancora 4 anni. E attenzione che se non versa la tassa di 50,00 € mese per 96 mesi non potra’ ottenere i rimborsi sia del recash che dei proventi dei nuovi cloud/enterprise. E se, come sta avvenendo in repubblica ceka e slovacchia, verso € 50,00 ma il rimborso mensile e’ di € 12,00, quanti saranno strafelici di fare beneficenza alla sua beneamata azienda?
Ciao Vito, avete girato questi documenti all’AGCM?
concordo con Vito, c’è qualcosa di gruppo in atto?
Ciao, trovate informazioni sulle cause in corso qui: https://www.propagalo.com/lyoness-network-marketing-antitrust/ alla voce: AGGIORNAMENTO 8 marzo 2018: fioccano le cause per riottenere i soldi.
No non ancora. Vi è una Società di recupero credo a Verona che si sta facendo molta pubblicità per attirare a se’ molti marketers fuori giri, come me.
Non so come i miei colleghi Lyconet marketers rimasti attaccati al sistema truffaldino non guardino in faccia la realtà. E la strafottenza dell’’austriaco fa realmente pensare che lui sia solo un fantoccio e che dietro di lui ci sia ben altro. Quando è venuto in Italia ora a marzo ha parlato ai suoi fedelissimi e a chi gli chiedeva lumi circa il flop dei cloud, lui ha candidamente risposto che il cloud va benissimo. Dal suo personale punto di vista certamente è stato un grande affare : ha incassato milioni di € per una fantomatica restituzione dopo 36 mesi e una rendita passiva fantasma! Certo e quale azienda di vendita diretta non accetterebbe un FINANZIAMENTO dai suoi agenti senza dover sottoscrivere un contratto che preveda penali , senza alcuna garanzia di restituzione certa del capitale. Come abbiamo fatto a non capire il raggiro! Col senno di poi sembra incredibile aver abboccato alle parole di 4 Fantapresidenti che ora sembra abbiano perso la memoria. E vogliamo parlare della cessione del ramo d’azienda ? Altra cosa che dovremo riferire a AGCM. Manovra alquanto dubbia: ancor più in odore di Truffa. Le famose scatole cinesi le conosciamo anche in Italia! La facciata legale resta quella del circuito di cashback per le attività. Ma quante siano in realtà non è dato sapere: i numeri , e sanno come darli, li da’ solo l’Azienda. Ma non vi sembra strano che una multinazionale che ora vuole fare guerra a Amazon non abbia un software serio per la ricerca attività e in ogni categoria merceologica vi puoi trovare di tutto. Sono certo che anche questo sistema sia studiato ad hoc per non avere l’esatto numero di aziende nel circuito. Le attività convenzionate non hanno limiti possono essere presenti in tutte le categorie merceologiche esistenti. Digiti arte oltre al negozio di cornici per quadri potresti ritrovarti con un’agenzia funebre. Digiti gioielleria e puoi ritrovarti con il Pizzicagnolo sul cocuzzolo della montagna. Con tutto il rispetto per il Pizzicagnolo che magari passa il cashback rispetto al gioielliere che si rifiuta di passare la transazione perché non ci sta nei margini di guadagno! La “bolla” Lyoness si va sgonfiando ma le nostre p. il contrario. Mi chiedo come è possibile che in Europa questa Società, pur essendo stata condannata in 4 Stati, abbia potuto continuare a mietere vittime? Dalla mia indagine sembrerebbe che non vi sia alcun contatto con gli Antitrust dei vari Stati europei. Che di unito quest’Europa non ha proprio nulla. Ognuno pensa per se’ come in questo caso! Ora stiamo tutti aspettando che L. I. srl risponda alle accuse. Quando la condanna venisse confermata potremmo agire di conseguenza.