Lyconet sanzionata per la seconda volta in Italia

DISCLAIMER: Questo articolo non vuole costituire parere legale, nonostante sia basato su pareri legali, ma solo guidarti attraverso il mare di mistificazioni e bugie che si stanno accavallando per continuare ad ingannarti, in barba alle autorità.

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L’AGCM, nel bollettino n°4 del 25 gennaio 2021, ha comunicato di aver nuovamente sanzionato lo schema piramidale noto come myWorld, (Lyconet, Lyoness).

In un precedente articolo abbiamo parlato della prima sanzione a Lyconet, e abbiamo spiegato alcuni concetti che nell’articolo che segue daremo per conosciuti.

Se sei a digiuno del funzionamento di Lyconet, puoi leggere l’articolo qui.

Analizziamo il testo del nuovo provvedimento.

Prenderò in esame solo i punti più importanti, sintetizzando quanto scritto.

Al termine dell’articolo, troverai il testo originale da scaricare.

Comunicato Stampa AGCM del 25 gennaio 2021.

PS11517 – Sanzione complessiva di 3 mln a myWorld Italia e Lyconet Italia

Secondo l’Autorità il sistema di vendita delle due società è promosso in modo ingannevole e poco trasparente e presenta elementi costitutivi delle vendite a carattere piramidale

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l’istruttoria avviata nei confronti di myWorld Italia S.r.l. e Lyconet Italia S.r.l. e ha accertato la scorrettezza del sistema di vendita multilivello promosso e gestito dalle due società. Per questo motivo ha irrogato una sanzione complessiva di 3 milioni di euro.

Secondo l’Autorità il sistema di vendita di myWorld Italia e di Lyconet Italia, oltre a essere promosso con modalità poco trasparenti e ingannevoli, presenta gli elementi costitutivi delle vendite a carattere piramidale, e dunque viola gli articoli 20, 21, 22 e parte dell’articolo 23 del Codice del Consumo.

L’istruttoria svolta dall’Antitrust ha consentito di appurare che lo schema di promozione adottato dalle due società risulta solo formalmente rivolto alla diffusione di un servizio di cashback (che consente la restituzione di una percentuale del denaro speso presso gli esercenti convenzionati). In realtà esso è orientato a reclutare un numero sempre crescente di incaricati ai quali viene prospettato un notevole ritorno economico grazie ai diversi percorsi di carriera che richiedono il versamento di importi anche significativi per acquistare specifici prodotti e servizi del Lyconet Program, con la funzione principale di generare Shopping Points, necessari per raggiungere e mantenere i livelli previsti nel piano di compensazione.

Cronologia del provvedimento n°28508

  • Il 21 gennaio 2020, la Guardia di Finanza ha proceduto ad un’ispezione delle sedi delle società myWorld Italia Srl e Lyconet Italia Srl.
  • Il 17 marzo 2020, non esistendo motivi di urgenza, l’AGCM decide di non adottare la sospensione dell’attività.
  • A causa delle problematiche legate all’emergenza sanitaria, sono state disposte alcune proroghe, che hanno ritardato la chiusura del procedimento, e la pubblicazione, fino ad oggi.

LE PARTI.

Qui l’autorità individua le due società distinte coinvolte nello schema piramidale.

Da un lato, c’è la società myWorld Italia Srl, che gestisce un marketplace online (una sorta di Amazon per gonzi), noto come CashBack World.

Dall’altro, c’è la società Lyconet Italia Srl, che gestisce il programma di network marketing per l’acquisizione di promoter e clienti, ovvero gonzi, per popolare il marketplace CashBack World.

LA PRATICA COMMERCIALE.

Qui l’autorità spiega come oggetto del provvedimento sia il programma, focalizzato molto più sul reclutamento di nuovi promoter, che sulla fidelizzazione di nuovi clienti.

Promoter “ai quali viene prospettato un notevole ritorno economico conseguibile attraverso diversi percorsi di carriera, che richiedono il versamento di importi anche significativi per l’acquisto di specifici prodotti e servizi del Lyconet Program”.

LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO.

Iter del procedimento.

Al punto 6, AGCM spiega come abbia raccolto le segnalazioni di utenti rimasti vittime delle continue richieste di anticipi e sollecitazioni all’investimento, da parte di promoter più interessati a raccogliere soldi da nuovi reclutati, più che alla distribuzione delle tessere cashback a nuovi clienti, a partire dall’aprile 2019.

Al punto 7, AGCM spiega di aver comunicato alle due aziende coinvolte, in data 30 gennaio 2020, l’avvio delle indagini, per presunte violazioni degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera p), del Codice del Consumo.

Le stesse per cui era già stata indagata e sanzionata già una volta (qui il dettaglio).

Per sintetizzare, a Lyoness/Lyconet vengono contestate le seguenti violazioni del Codice del Consumo:

  • Pubblicità ingannevole
  • Pratiche commerciali scorrette
  • Violazione dei diritti del consumatore
  • Clausole vessatorie per i consumatori
  • Schema Piramidale

Le stesse del primo procedimento.

  • Al punto 8, viene ribadita l’ipotesi che l’azienda portasse avanti uno schema piramidale.
  • Al punto 11, si segnala la comunicazione di Lyconet in merito alla sospensione del comportamento illecito oggetto d’indagine, in data 6 marzo 2020.
  • Al punto 13, l’autorità giustifica la decisione di non imporre la sospensione dell’azienda, in seguito a comunicazione dell’azienda che erano già stati sospesi sia il programma di reclutamento di nuovi Promoter, che la vendita di “anticipi” agli stessi.
  • Al punto 15, si citano le proposte di correzione, in tre momenti distinti, volte a rimuovere le irregolarità emerse durante le indagini, offerte dalle due aziende.
  • Al punto 17, l’AGCM fa notare come abbia dovuto respingere le proposte, perché anche queste contemplavano pratiche commerciali “manifestamente scorrette e gravi”.
  • Al punto 19, si fa notare come siano stati forniti solo a ottobre 2020, i documenti richiesti dalle autorità a marzo 2020.

(I punti che non ho citato riguardano dettagli legali e proroghe poco interessanti ai fini della comprensione di quanto accaduto).

Le evidenze acquisite dall’autorità.

  • Al punto 24, si ricorda il cambio di nome e il passaggio del ramo aziendale relativo alla community, nel consueto gioco delle scatole cinesi di cui abbiamo parlato qui. -LINK-
  • Al punto 27, finalmente emergono i numeri reali attorno allo schema piramidale, dopo la stangata della prima sanzione.

La società Lyoness Italia S.r.l. era infatti già stata sanzionata, come anticipato, dall’Autorità con provvedimento n. 27491 del 19 dicembre 2018

Dalle informazioni fornite, risulta che nel corso di circa un anno, a partire dal marzo 2019 e fino al marzo 2020, il numero dei consumatori che hanno aderito al Cashback

World Program, registrandosi con myWorld, è pari a 200-250 mila tesserati, mentre il numero di promoter che hanno aderito al Lyconet Marketing Program, registrandosi con Lyconet, si aggira tra i 25 e i 35 mila.

La maggior parte dei quali (15 -25 mila) “hanno ricevuto provvigioni e/o acquistato prodotti”.

Che si possano mettere allo stesso livello i promoter che hanno speso, e i promoter che hanno guadagnato, è il classico tentativo di confondere le acque tipiche di Lyoness.

Sempre secondo le due aziende, i promoter registrati si aggiravano, alla data del 31 agosto 2020, tra i 20 mila e i 40 mila.

  • I punti successivi, dal 28 al 53, descrivono il funzionamento dello schema piramidale Lyoness, che in sintesi si basava sul convincere il promoter a investire nell’azienda decine, a volte centinaia di migliaia di euro, come con la promessa di futuri guadagni esorbitanti.

Gli stessi Promoter, poi, mese dopo mese, erano spinti ad acquistare ulteriori pacchetti di investimento, con le scuse più disparate.

  • Dal punto 54 al 63, si sottolinea come la richiesta di versare anticipi da 2400 euro per l’iscrizione, fosse venduta come necessaria per essere registrato come promoter, durante vari eventi dal vivo, orientati più al reclutamento di nuove vittime, che alla registrazione di nuovi tesserati per la shopping community.
  • Dal punto 64 al 68, si sottolinea come questo schema abbia consentito alle due aziende di incassare tra i 10 e i 15 milioni di euro (nonostante la precedente sanzione imponesse loro di evitare la prosecuzione dello schema mediante richieste di anticipi).

5-10 milioni sarebbero stati redistribuiti poi ai promoter come provvigioni sul reclutamento, e di questi, solo 1-3 milioni venivano pagati come provvigione sull’effettivo fatturato da cashback.

  • Dal punto 69 al 71 si sottolineano le perdite dei promoter derivanti dalla loro attività, perdite economiche determinate soprattutto dal versamento di cospicui anticipi.
  • Dal punto 72 al 91, seguono i deliri difensivi delle due aziende coinvolte, deliri che vengono ripetuti ad ogni indagine e sanzione, non solo in Italia ma anche negli altri Paesi dove Lyoness riceve continue sanzioni e condanne.

Evidentemente, il fatto che le loro scuse non abbiano mai funzionato, non costituisce per il loro ufficio legale un buon motivo per provare a modificare la linea difensiva.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE.

  • Dal punto 92 al 136, l’AGCM smonta tutte le fesserie e i deliri portati a difesa delle due aziende, confermando gli illeciti commessi, secondo il Codice del Consumo.

Da notare, nel punto 125, l’evidenza:

A ciò si deve aggiungere la constatazione che solo un contenuto numero di marketer, inferiore a mille (su un totale di oltre (25-35 mila), risulta aver conseguito un ritorno economico superiore al €1.000; di questi marketer, soltanto 153 hanno realizzato una somma superiore a €5.000 ed esclusivamente 56 hanno ottenuto importi superiori a €10.000.

Conclusioni.

  • Al punto 137, l’AGCM conferma che le due aziende, myWorld Italia Srl e Lyconet Italia Srl, hanno violato il codice del consumo.

Dice infatti il testo:

“il Sistema di vendita […]  integra una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera p) del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale nonché idonea ingannare i consumatori in merito alle caratteristiche, ai termini e alle condizioni anche economiche del programma proposto, nonché connotata dagli elementi costitutivi delle vendite a carattere piramidale considerate dal Codice del Consumo pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli”.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Dal punto 139 al 147, l’AGCM comunica come viene quantificata la sanzione. I dati per noi interessanti sono i seguenti:

  • myWorld Italia Srl, nel 2019, ha fatturato 25 milioni di euro.
  • Lyconet Italia Srl, nel 2019, ha fatturato 8 milioni di euro.
  • Nessuna attenuante è stata concessa alle due aziende.
  • Nonostante il blocco dei reclutamenti, Lyoness ha continuato a spingere i propri Promoter a pompare nello schema piramidale, sotto forma di anticipi, decine di milioni di euro.
  • Le due aziende non sono state in grado di dimostrare perdite di fatturato o dani derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria, nonostante quanto dichiarato per giustificare i ritardi nei pagamenti delle provvigioni ai promoter.
  • Pertanto, sia myWorld Italia Srl che Lyconet Italia Srl sono state sanzionate ognuna per 1 milione e mezzo di euro.

Totale sanzione: 3 milioni di euro.

Inoltre, è stato loro vietato di proseguire nelle attività sanzionate.

Cosa che verrà aggirata come al solito, cambiando contratto e nome dell’azienda, fino alle prossime indagini.

Chissà cosa ne pensa Gianluca Vacchi, che di recente ha fatto da padrino per il rilancio dello schema piramidale in Italia, spacciandolo per “Progetto WIN-WIN“.

Fonte: Sito Ufficiale AGCM.

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2021/4-21.pdf

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